Revocabile il mantenimento a favore del coniuge se dimostrata in giudizio l'esistenza di una nuova relazione affettiva.
E' quanto affermato da una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ( n. 34278/2033) secondo la quale è possibile la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del marito in favore della moglie se viene dimostrato in giudizio che Ella abbia intrapreso una nuova relazione.
La nuova relazione deve avere i caratteri della “stabile e continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio, caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner”.
E’ il coniuge tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento a dover dare la prova dell’esistenza del nuovo legame, che deve avere le caratteristiche descritte, se vuole ottenere un provvedimento di revoca.
Si rammenta che ogni caso è a sè e necessita di una specifica consulenza mediante esame dei fatti e dei documenti.
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