NON VALE L’ACCETTAZIONE DI UNA PROPOSTA DI ACQUISTO VIA E-MAIL
Secondo recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 22012/2023, in punto di diritto non è ritenuta valida l’accettazione della proposta di acquisto di un immobile che sia avvenuta tramite l’invio di semplice e-mail in quanto ciò non consente di determinare con certezza il suo autore.
“Il messaggio di posta elettronica (e-mail) privo di firma elettronica non ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall' art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dal Codice dell'amministrazione digitale solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”.
Diverso sarebbe il caso in cui l’accettazione della proposta di acquisto fosse contenuta in un documento firmato digitalmente dalla parte interessata, apposta con gli strumenti di firma elettronica.
La conseguenza è che ritenendosi non valida l’accettazione della proposta di acquisto, l’affare non si è concluso, con conseguente inesistenza del diritto alla provvigione del mediatore immobiliare.
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