Il creditore del Condominio deve agire prima contro i singoli condomini che non siano in regola con i pagamenti procurandosi contro nei loro confronti un titolo esecutivo per procedere ad un'espropriazione dei loro beni.
Se il risultato sarà negativo il creditore potrà rifarsi nei riguardi degli altri condomini paganti.
Dunque il singolo in regola ha facoltà di opporsi se destinatario di un atto di precetto per debito condominiale.
E' quanto di recente deciso dalla Corte di Cassazione Civile Sex. II con ordinanza n. 5043 del 17.02.2023
"Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell’art. 615 c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l’obbligo sussidiario di garanzia di cui all’art. 63, comma 2, disp. att. c.c., ciò attenendo ad una condizione dell’azione esecutiva nei confronti del condomino non moroso, e, quindi, al diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest’ultimo”.
Si rammenta che ogni caso va singolarmente esaminato per una consulenza specifica mediante lo studio della documentazione.
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