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NON SPETTA ALLA EX MOGLIE PROVARE L'IMPOSSIBILITA' ASSOLUTA DI TROVARE LAVORO


Corte di Cassazione, I Sez. Civile – sentenza n. 11538 depositata l'11.05.2017

All’ex moglie che chiede l’assegno di divorzio non può essere richiesta la prova dell’impossibilità assoluta di trovare un lavoro, se la sua mancata autosufficienza si desume anche da altri fattori.

La Corte di Cassazione, I Sez. Civile, con sentenza n. 11538 dell'11 Maggio 2017, respinge così il ricorso di un ex marito che, avendo una nuova famiglia e uno stipendio di 2.500 euro al mese, riteneva troppo oneroso l’assegno di 200 euro da versare alla ex moglie e chiedeva conseguentemente la modifica delle condizioni economiche.

Per la Corte di Cassazione «non appare corretto interpretare la normativa vigente nel senso che la stessa esige sia fornita, dal richiedente l’attribuzione dell’assegno divorzile, la difficile prova dell’inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro». L’assegno divorzile ha certo natura assistenziale e va riconosciuto a chi ha redditi insufficienti per condurre un’esistenza dignitosa e va contenuto nella misura che consenta di raggiungere lo scopo senza “speculazioni”.

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