La Corte di Cassazione con sentenza n. 22017 del 31.10.2016 ha escluso che la presentazione da parte del chiamato all'eredità di un congiunto defunto della denuncia di successione e l'avvenuto pagamento delle relative imposte, possa equivalere a sua accettazione tacita e automatica dell'eredità. Ciò in quanto, spiega la citata sentenza, la denuncia di successione e i successivi incombenti rappresentano soltanto dei meri adempimenti fiscali obbligatori, che il chiamato all'eredità può compiere al solo scopo di evitare l'applicazione di successive sanzioni, ma non possono essere interpretati nel senso di una sua accettazione tacita dell'eredità.
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